ALIFE. Atti tutti nulli dal 30 settembre 2021, un autentico “terremoto politico amministrativo”: l’intervento del consigliere Guadagno.

responsabilità politiche di questa e della precedente amministrazione ampiamente rappresentata nei banchi della maggioranzatutti i contratti di assunzione, determinato o indeterminato, rapporti di collaborazione e somministrazione nulli e fonte di danno erariale…

Il Consiglio comunale di oggi, 7 dicembre 2023. “Nel preannunciare il voto contrario a tutti gli atti di questo consiglio e con particolare riferimento al bilancio consolidato 2021 e 2022, sottolineando le contestazioni già ampiamente espresse nei precedenti consigli comunali di approvazione degli atti contabili, da cui discende il bilancio in approvazione, occorre operare alcune importanti considerazioni e consiglierei la massima attenzione di tutto il consiglio comunale sulla questione che sto per argomentare – la nota del consigliere Vincenzo Guadagno del gruppo “Patto per Alife”.

“E’ opportuno partire dal bilancio consolidato, che sappiamo essere uno strumento essenziale di trasparenza, poiché deve rappresentare in modo veritiero la situazione economica dell’Ente, così come delineata attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

Tale atto contabile presuppone dei termini di approvazione, stabiliti dalla legge, oltre i quali si configurano dei divieti assoluti ed inderogabili.

Poiché siamo in una fase di approvazione tardiva di due bilanci consolidati è bene evidenziare quali sono tali divieti e quali conseguenze ne derivano.

Ed è opportuno, a tal proposito, richiamare le responsabilità politiche sia di questa amministrazione nel non essere stata in grado di programmare ed attuare le scadenze essenziali stabilite dalla legge, ma soprattutto, della precedente amministrazione, che in questa sede è ampiamente rappresentata nei banchi della maggioranza.

Per questo mi preme fare una premessa, a far data dal 30 settembre 2021, e forse anche prima, tutti i contratti di assunzione a tempo determinato o indeterminato di personale stipulati del nostro Ente comunale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione sono nulli e sono fonte di danno erariale.

Ma vi è di più, sono nulli anche tutti gli atti posti in essere da coloro che sono stati incaricati o assunti dal nostro Ente dalla predetta data del 30 settembre.

E mi riferisco non solo ai contratti stipulati in questi ultimi anni, ma anche al bando relativo agli elenchi Asmel, già espletato che ha stabilito l’assunzione a tempo indeterminato, di cui alla Determina n.789 del 28.11.2023, di due unità dell’Area Tecnica del nostro Ente.   

E’ bene rammentare alla maggioranza consiliare che l’articolo 151, comma 8, del TUEL dispone che “Entro il 30 settembre l’ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118“.

L’art. 9, comma 1-quinquies, del DL 113/2016 prevede l’impossibilità per gli enti territoriali di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l’approvazione di una serie di atti contabili, fra cui anche l’approvazione del bilancio consolidato, il cui termine è fissato al 30 settembre di ogni anno, ai sensi dell’articolo 151, comma 8, TUEL, per gli enti tenuti a tale adempimento.

“Trattandosi di divieto assoluto e inderogabile, le condotte poste in essere in violazione dello stesso rendono nulli gli atti che ne conseguono. Sia al momento in cui sono stati realizzati gli atti prodromici sia al momento in cui le obbligazioni sono state eseguite. La disposizione in questione ha imposto un preciso divieto legale di assunzione per gli enti inadempienti, ancor più pregnante se si pensa che il divieto ha ad oggetto anche la stipula di contratti di servizio che si configurino elusivi del precetto contenuto nella normativa sopra citata e che lo stesso legislatore individua quale sanzione per gli enti locali; trattasi, invero, di una sanzione “diretta” per l’ente inadempiente (ancor prima che per gli amministratori/dipendenti), consistente nell’impossibilità di una qualsivoglia spesa per il personale fino all’approvazione (tardiva) degli atti contabili principali”.

“La data ultima per l’approvazione del bilancio consolidato (30 settembre di ciascun anno), prevista dall’art. 9, comma 1-quinquies cit., rappresenta, infatti, il termine finale per l’adempimento contabile, ma non consuma il potere dell’amministrazione locale di procedere, comunque, a un’approvazione “tardiva” dell’atto, con l’unico effetto di continuare a bloccare, per tutto il tempo successivo, ogni ulteriore atto di spesa, in palese funzione di “stimolo” e di “accelerazione”. Fino alla data di approvazione, quindi, le attività indicate dal legislatore – comportanti oneri economici da parte di organi o uffici di pertinenza del Comune danneggiato – devono considerarsi inibite.”

La violazione dei termini per l’approvazione del bilancio consolidato fa automaticamente scattare l’imposto divieto, la cui violazione comporta l’assunzione illecita di spese e, conseguentemente, un nocumento erariale per l’amministrazione.

Anche la giurisprudenza consultiva della Corte dei conti è unanime in tal senso:

– “Il divieto legale di assunzione ex art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. 113/2016 riguarda sia le “assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto”, sia la stipula di “contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi”. Tale disposizione sanziona gli enti inadempienti con un “blocco” delle rispettive risorse, le quali, nell’arco temporale che si dispiega dalla scadenza dei termini per l’approvazione dei documenti contabili fondamentali indicati dal legislatore e fino al momento dell’approvazione “tardiva”, non possono essere impiegate, neppure per spese afferenti al reclutamento di personale (come nel caso della stipula dei contratti di servizio onerosi con soggetti privati). Tale divieto opera a prescindere dal titolo contrattuale in concreto adottato per le “assunzioni” (a tempo indeterminato, a termine, ecc.), e dal tipo di attività (amministrative o ad esse estranee) che il nuovo contingente di personale è chiamato ad espletare.” (Sez. Reg. Contr. Veneto delibera 17 gennaio 2019, n. 2/2019/PRSP);

– “…L’art. 9 del d.l. n. 113/2016, adoperando il termine “sanzione” nel disposto del comma 1-octies, disvelerebbe invero una ratio legis sanzionatoria e preclusiva di qualsivoglia spesa afferente il personale, tanto da aver stigmatizzato il legislatore persino condotte della p.a. “elusive” del divieto, con un vero e proprio “blocco” delle risorse per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale per tutto il periodo in cui perdura l’inadempimento, ovverosia “nell’arco temporale che si dispiega dalla scadenza dei termini per l’approvazione dei documenti contabili fondamentali indicati dal legislatore e fino al momento dell’approvazione tardiva…” (Sez. Reg di Controllo per il Trentino Alto Adige/Sud Tirol, sede Trento, delibera 8 novembre 2019, n. 54/2019/PRSE);

– la predetta preclusione ha carattere assoluto ed inderogabile, a tal punto di rendere impossibile, per le amministrazioni inadempienti, l’acquisizione di personale in comando da altra amministrazione (Sez. Reg. Controllo Abruzzo, delibera 9 giugno 2017, n. 103/2017/PAR; Sez. Reg. Controllo Puglia, delibera 21 giugno 2018, n. 98/2018/PAR);

– il precetto è posto a presidio del rispetto di termini espressamente fissati per legge ed entro i quali le amministrazioni devono adottare i rispettivi documenti contabili fondamentali (Sez. Reg. Contr. Abruzzo, delibera 9 giugno 2017, n. 103/2017/PAR).

L’esito della sentenza in esame è una condanna al risarcimento del danno erariale, determinata avuto riguardo alle retribuzioni erogate al personale dalla data dell’assunzione fino alla data di avvenuta approvazione del bilancio consolidato.

Corte dei conti-Marche, Sez. giurisdiz., Sent., 11 maggio 2020, n. 41.

Si evince lapalissianamente dal divieto di legge che ho evidenziato che tutti gli atti di questo consiglio sono nulli, poiché predisposti e sottoscritti da un responsabile dell’Area Tecnica che non ha legittimità a poter esercitare la sua funzione in violazione di una precisa norma di legge che rende tale assunzione nulla.

Tutti i pareri espressi e gli atti predisposti dal responsabile dell’area tecnica inerenti le sentenze esecutive da riconoscere quali debiti fuori bilancio, i bilanci consolidati e la variazione di bilancio in approvazione sono privi di valenza giuridica e amministrativa perché provenienti da funzionario che non ne ha titolarità.

Ma vi è di più, in questa sede si evidenzia un terremoto politico amministrativo, che se accertato dagli organi competenti, produrrà la nullità di tutti i contratti di assunzione di personale a tempo determinato ed indeterminato, di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione stipulati almeno a far data dal 30 settembre 2021, che sono fonte di responsabilità erariale.

Oggi, quindi, stiamo certificando, con l’approvazione tardiva dei bilanci consolidati 2021 e 2022 una situazione di una gravità inaudita, fonte di danno erariale e prodromico della nullità di tutti gli atti posti in essere in violazione delle norme di legge citate, e che denotano una inadeguatezza politica sia della vecchia che della nuova amministrazione che non hanno avuto la capacità di programmare ed attuare le scadenze previste dalla legge – conclude il consigliere comunale di “Patto per Alife”.

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  1. Dicembre 13, 05:53 Luigi

    ….e si è sempre in attesa che l Amministrazioni si adegui alle norme della trasparenza amministrativa ex legis L’art 14 del d lgs 33/2013 nella sua attuale formulazione prevede: Art. 14
    Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali

    1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano i seguenti documenti ed informazioni:
    a) l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo;
    b) il curriculum;
    c) i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
    d) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
    e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti;
    f) le dichiarazioni di cui all’articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonche’ le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare
    dell’organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7.

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