ALIFE. Dissesto ed OSL, inserimento nella massa passiva delle sentenze di condanna spese legali: le precisazioni del gruppo “Patto per Alife”.

La Delibera Osl di Marano di Napoli e una sentenza TAR Campania in contrasto con l’operato dell’Osl di Alife sull’inserimento nella massa passiva delle sentenze di condanna spese legali maturate dopo la dichiarazione di dissesto: “Speriamo che questa istanza favorisca al più presto la chiusura del dissesto”.

“L’OSL del Comune di Alife ha risposto alla nostra istanza del 6 giugno ritenendo che le nostre osservazioni non erano in linea con il dettato normativo. Abbiamo riscontrato la rispsota dell’OSL ieri 24 giugno 2023 – fa presente il gruppo consiliare di minoranza “Patto per Alife”.

Oggetto: Riscontro comunicazione Osl del 23.6.2023 sull’Istanza conoscitiva del Gruppo di minoranza “Patto per Alife” in ordine alla Delibera dell’Osl n.86 del 5.6.2023. I sottoscritti Consiglieri Comunali, Vincenzo Guadagno, Salvatore Cirioli, Giuseppina Rao e Elisa Ciccarelli del Gruppo consiliare di minoranza ‘Patto per Alife”.

premesso che con comunicazione istituzionale n.73 del 23.6.2023 la Commissione Straordinaria di liquidazione riscontrava l’Istanza conoscitiva del Gruppo di minoranza “Patto per Alife” in ordine alla Delibera dell’Osl n.86 del 5.6.2023 con la quale si inserivano nella massa passiva sentenze di condanna alle spese legali maturate nell’anno 2023.

Con il suindicato riscontro l’Osl a motivazione dell’inserimento nella massa passiva delle sentenze di condanna alle spese legali citava l’art.252, comma 4, del T.U. Enti Locali che stabilisce “L’organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato…”, e l’art.5, comma 2, del D.L.n.80/2004 che stabilisce “Ai fini dell’applicazione degli articoli 252, comma 4, e 254, comma 3, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, ((di cui al)) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono compresi nelle fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all’articolo 256, comma 11, del medesimo testo unico”.

Venivano poi indicati, nella Comunicazione istituzionale, l’interpretazione delle parole “fatti e atti di gestione” della Sentenza n.12/2020, e la Sentenza n.1/2022 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.

Tanto premesso: In risposta al riscontro della Comunicazione istituzionale n.73 del 23.6.2023 della Commissione Straordinaria di Liquidazione, insediata nel Comune di Alife, si produce, in allegato alla presente missiva, la Delibera n.86 del 5.6.2023 dell’Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Marano, e la Sentenza del Tar Campania, prima sezione, pubblicata il 15/05/2023, n. 02927/2023 Reg.Prov.Coll., n. 01589/2023 Reg.Ric..

L’OSL del Comune di Marano, con delibera n. 32 del 6 febbraio 2023, ha testualmente deliberato “di escludere dalla massa passiva di liquidazione le ipotesi di debiti fuori bilancio derivati da competenze legali divenute liquide ed esigibili in data successiva il 31.12.2018 (dichiarazione di Dissesto) rimanendo attratte nella massa passiva di liquidazione il solo debito sottostante in quanto trattasi di fatto gestionale sorto in epoca antecedente il 31.12.2018”.

Sulla vicenda si è pronunciato anche il Tar Campania, prima sezione, con Sentenza pubblicata il 15/05/2023, n. 02927/2023 Reg.Prov.Coll., n. 01589/2023 Reg.Ric.. che ha statuito come l’Organo di Liquidazione del Comune di Marano di Napoli “ha ritenuto di escludere dalla massa passiva di liquidazione tutti i debiti fuori bilancio derivati da competenze legali divenute liquide ed esigibili in data successiva il 31 dicembre 2018 (Dichiarazione di Dissesto), potendo essere attratte nella massa passiva di liquidazione esclusivamente le voci appartenenti al debito pregresso.

L’OSL con delibera n. 32 del 6 febbraio 2023, ha ritenuto di escludere dalla massa passiva di liquidazione tutti i debiti fuori bilancio derivati da competenze legali divenute liquide ed esigibili in data successiva il 31 dicembre 2018, potendo essere attratte nella massa passiva di liquidazione esclusivamente le voci appartenenti al debito pregresso. Queste ultime non possono che ricondursi a fatti gestionali sorti in epoca antecedente la predetta data.”…”

L’OSL, nell’individuare i debiti da ricomprendere nella massa passiva, non dispone di potere discrezionale, dovendo procedere ad una mera attività ricognitiva di contenuto tecnico – contabile delle posizioni debitorie pregresse sulla base delle illustrate prescrizioni normative. Per questo, l’Organismo ha correttamente dichiarato di escludere dalla massa passiva tutti i debiti per spese legali divenuti liquidi ed esigibili successivamente al 31 dicembre 2018, data a partire dalla quale è entrato in vigore il bilancio riequilibrato, approvato, come sopra esposto, ai sensi dell’art. 259 d. lgs 267/2000, con delibera n. 35 dell’8 maggio 2019.”…”

Ed invero, il credito costituito dalle spese legali trova la sua fonte unicamente nel provvedimento del giudice che ne dispone la liquidazione e l’imputazione. L’attribuzione delle spese è infatti il risultato di una valutazione specifica che compie l’organo giudicante e che dipende strettamente dal contenuto della pronuncia, prima della quale non può sostenersi si sia materializzato.

Cronologicamente, quindi, il credito si forma nel momento in cui il provvedimento del giudice è pubblicato.”….” In altri termini, per il profilo puramente civilistico, riguardo alle spese legali il provvedimento del giudice si pone, ai sensi dell’art. 1173 cod. civ., quale “altro atto o fatto idon eo a produrre l’obbligazione in conformità dell’ordinamento giuridico”. Prima del provvedimento giurisdizionale, il legale non gode di alcun diritto di credito al riconoscimento monetario dell’attività difensionale svolta. Ne consegue che, per un’evidente ragione tecnico-contabile, declinata dagli illustrati artt. 252 e 254 d. lgs 267/2000, i crediti per spese legali, determinati con provvedimenti giurisdizionali pubblicati dopo il termine ultimo di vigenza dello stato di dissesto (31 dicembre 2018), non possono essere ricompresi nella massa passiva di liquidazione.

L’azione per il recupero di tali spese, pertanto, è esperibile unicamente nei confronti del Comune di Marano e non dell’Organismo Straordinario di Liquidazione. Confortano in questo senso i precedenti della giurisprudenza [cfr., recente, TAR Campania, Salerno, Sez. I, 7 gennaio 2022, n. 1902 secondo cui: “7.2. – Nel caso di specie l’atto di gestione (i.e. la vicenda fattuale – e le correlative, eventuali obbligazioni – inerente la questione della legittimità della scheda di valutazione del dipendente del Comune di Pagani, decisa con la sentenza oggetto di esecuzione in questa sede) rientra sicuramente nella massa passiva, ma così non è per l’obbligazione relativa alle spese legali, che trova il suo fatto genetico solo nella sentenza della cui esecuzione si tratta.

Il debito di cui trattasi è venuto ad esistenza dopo il 31.12.2019 (la sentenza è stata pubblicata in data 30.10.2020) e quindi non può in alcun modo rientrare nella massa passiva, non bastando la mera relazione “occasionale” con il fatto dedotto nel giudizio conclusosi con la sentenza azionata. Il credito costituito dalle spese legali distratte in favore del difensore e liquidate con sentenza passata in giudicato successivamente allo stato di dissesto, in altri termini, sorge solo con la sentenza e non è, pertanto, da ricollegare alla pregressa attività gestoria fallimentare, con la conseguenza che non può essere contabilmente inserito nella massa passiva ed è, invece, passibile di esecuzione in via ordinaria (cfr. T.A.R. Napoli, VIII, 09/07/2020, n. 2972)”.

La predetta Sentenza del Tar in ordine all’indicazione inserita nella Comunicazione istituzionale dell’OSL del Comune di Alife, inerente la Sentenza n.1 del 12.1.2022, ha statuito “Non è, infine, pertinente il richiamo alla sentenza n. 1 del 2022 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, la quale riguarda la distinta ipotesi di un credito, per compenso legale, derivante da un decreto ingiuntivo non opposto, successivo al riequilibrio di bilancio, ma “correlato” a fatti ed atti di gestione “anteriori” al dissesto. In quel caso, infatti, il debito era pregresso ed il provvedimento monitorio del giudice lo ha solo formalizzato.”

Il Comune di Alife, con deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 9 aprile 2017, immediatamente esecutiva, ha deliberato il dissesto finanziario, ai sensi dell’art.246 del D.lgs. n.267del 18.8.2000 e, pertanto, i crediti e i debiti che ricadono nel dissesto sono quelli accertati alla data del 31 dicembre 2016. Si ribadisce, pertanto, quanto già argomentato nella precedente istanza prot.n.7626 del 6.6.203, ossia che, nelle Sentenze inserite nella Delibera dell’OSL n.86 del 5.6.2023, il Giudice adito ha condannato l’Ente comunale al pagamento delle spese legali, maturate nell’anno 2023, che non costituiscono conseguenza diretta ed immediata di atti e fatti di gestione pregressi alla dichiarazione di dissesto come suindicato (Cfr. Delibera n.86 del 5.6.2023 dell’Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Marano, Sentenza del Tar Campania, prima sezione, pubblicata il 15/05/2023, n. 02927/2023 Reg.Prov.Coll., n. 01589/2023 Reg.Ric. in allegato). In attesa di riscontro si porgono distinti saluti – conclude la nota del gruppo di minoranza.

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