ALIFE. Affidamento servizio refezione scolastica: il TAR accerta l’illegittimità nella gara indetta dal Comune e lo condanna pure alle spese di giudizio. Ecco la Sentenza.

Tutto da rifare, dunque: Comune di Alife soccombente in giudizio, riconosce l’errore ma annulla la gara solo a maggio 2026, in pratica a fine anno scolastico. Cooperativa “La Mediterranea” in passato aveva gestito il servizio di refezione scolastica in paese: potrà, adesso, anche richiedere il risarcimento danni. Ecco la Sentenza.

Affidamento servizio refezione scolastica: illegittimità della procedura di gara indetta dal Comune di Alife accertata dal Tar Campania dopo l’esposto presentato da “La Mediterranea Società Cooperativa” che aveva impugnato il bando (era relativo a ben tre annualità). Azienda che in passato aveva già gestito il servizio ad Alife. Comune soccombente in giudizio, dunque, e Società cooperativa che adesso potrà anche chiedere il risarcimento dei danni da provvedimento ritenuto illegittimo del Comune di Alife, così come sentenziato dal TAR Campania con questo provvedimento (avrà tempo 30 giorni dalla notifica o 90 dal passaggio in giudicato, dunque eventuale definizione al Consiglio di Stato in Roma oppure mancata impugnazione). La società ricorrente è stata difatti privata “ab origine” della possibilità di competere in condizioni di effettiva parità; della concreta possibilità di conseguire l’affidamento, nonchè della utilità economica.

I fatti. La stessa società aveva presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania poichè riteneva non legittimi tutti i criteri di valutazione contenuti nel bando. Difatti, il disciplinare prevedeva la attribuzione di tutti e 100 i punti disponibili solo in base all’offerta tecnica, mentre nessun punteggio veniva attribuito in base alla offerta economica. Di conseguenza, il prezzo proposto dalle singole aziende partecipanti non aveva nessun rilievo ai fini della graduatoria finale. Secondo il Tar, è squilibrata la scelta di attribuire tutto il punteggio all’offerta tecnica, escludendo la valutazione economica. Come dunque sproporzionata la rilevanza assegnata al requisito del centro di cottura alternativo in esclusiva.

Sempre secondo il bando proposto dal Comune di Alife, si sarebbero assegnati 25 punti alla disponibilità o possesso esclusivo di un centro di cottura alternativo, 5 punti in base alla minore distanza dello stesso centro dal luogo di esecuzione del servizio.

E già qui lo stesso organo di giustizia amministrativa aveva espresso forti perplessità sulla legittimità della procedura: l’obbligo di disporre di un centro di cottura alternativo non condiviso veniva difatti ritenuto sproporzionato rispetto alla funzione emergenziale che tale struttura avrebbe dovuto svolgere in caso di indisponibilità del centro principale.

Dopo questo input, l’amministrazione comunale di Alife aveva “messo la pezza” annullando in autotutela l’intera procedura di gara con una determina del maggio scorso 2026, in pratica a fine anno scolastico, dopo che gli alunni avevano già consumato i pasti per un anno intero (con la procedura dell’autotutela è prevista l’ammissione dell’errore e la riparazione in corsa).

Gara dunque annullata ma la società “La Mediterranea”, a questo punto, ha fatto ricorso, legittimamente, al Tar Campania chiedendo lumi sulla legittimità stessa degli atti sfornati dal Municipio alifano, pronta a chiedere al contempo anche il risarcimento danni giacchè la stessa sarebbe stata privata della possibilità di competere ad armi pari con altre aziende che vi hanno partecipato.

Il Tribunale amministrativo, a questo punto, dichiarando improcedibile il ricorso che chiedeva l’annullamento poiché la gara era già stata ritirata dall’amministrazione comunale di Alife (aveva difatti ammesso l’errore, un altro !!!), ma al contempo ha accertata l’illegittimità di tutta la procedura imbastita dal Comune (è amministrato dal gruppo di maggioranza de “La Svolta”) confermando le criticità già rilevate in precedenza. Non solo, il Tribunale amministrativo ha anche condannato il Municipio alifano al pagamento delle spese processuali in favore della società Mediterranea (3mila euro oltre accessori di legge e spese già riconosciute nella fase cautelare).

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