ALIFE. Importante modifica alle norme in tema di immobili edificati in zone agricole: e la città di Alife, in un recente passato, è stata molto interessata.
“… gli interventi proposti in aree sottoposte a vincoli relativi autorizzativi sono subordinati al preventivo parere dell’Ente preposto alla tutela dello stesso”.
Dalla Regione Campania modifiche sostanziali in tema di immobili che sono stati “facilmente” fatti edificare, in un recente passato, in zona cosiddette agricole, sotto forma di depositi di attrezzi agricoli o quant’altro. Sono le “Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell’economia campana – Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l’anno 2016” (pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 22 del 5 Aprile 2016 – Legge regionale 5 aprile 2016, n. 6). In particolare all’articolo 8, in tema di misure in materia di piano casa, vi va a modificare la legge regionale n. 19 del 2009: “immobili collocati nelle aree di inedificabilità assoluta imposta con norme o piani statali o regionali. Resta fermo che gli interventi proposti in aree sottoposte a vincoli relativi autorizzativi sono subordinati al preventivo parere dell’Ente preposto alla tutela dello stesso”; inoltre, i fabbricati di cui al D.M. n.1444 del 1968 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 765/1967)”; l’imprenditore agricolo è sostituito da “proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederli ai sensi del decreto P.R. n. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)”; inoltre, “le attività di produzione o di distribuzione già svolte nell’immobile assoggettato a sostituzione edilizia devono essere cessate e quindi non produrre reddito da almeno tre anni antecedenti alla data di entrata in vigore della” sono soppresse le parole “presente legge” e sostituite dalle seguenti: “legge regionale 1/2016”; “È consentito il recupero edilizio soltanto agli aventi titolo alla data di entrata in vigore della” sono soppresse le parole “presente legge” e sostituite da “legge regionale 1/2016” e dopo le parole “purché ne sia comprovata la preesistenza alla stessa data di entrata in vigore della” sono soppresse le parole “presente legge” e sostituite dalle seguenti: “legge regionale 1/2016”; n. 22/ 2016; dopo le parole “mediante abbattimento e ricostruzione di volumetrie edilizie preesistenti” sopprimere le parole “sempre con destinazione ad attività produttive”; dopo le parole “Fermo restando” aggiungere le parole “il soddisfacimento degli standard urbanistici indotti dall’intervento e” e sostituire le parole “delle nuove strutture produttive” con le seguenti: “del nuovo complesso derivante dagli interventi di cui al comma 1”; dopo le parole “purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari” sopprimere le parole “e comunque, rientranti nell’ambito delle attività produttive”; dopo le parole “per i sottotetti realizzati alla data di entrata in vigore della” sono soppresse le parole “presente legge” e sostituite dalle seguenti: “legge regionale 1/2016”; le disposizioni di cui all’articolo 36 del d.p.r. 380/2001 si applicano anche agli interventi previsti dalla presente legge e realizzati dopo la sua entrata in vigore, privi di titolo abilitativo o in difformità da esso, ma che risultano conformi alla stessa legge sia al momento della realizzazione degli stessi interventi, sia al momento della presentazione della domanda”.







