ALIFE. Riscossione entrate comunali, revocata l’aggiudicazione alla Pubblialifana: non conveniente per l’Ente, “per gli interessi dell’Amministrazione” e non vi sarebbe copertura finanziaria.
Ed ora si scopre che tale società dovrebbe riversare al Comune alifano una cifra corposa (sarebbero oltre 450mila euro).
Affidamento del servizio di supporto per la gestione dei tributi relativi alle fasi della riscossione ordinaria e per l’attività di recupero dell’evasione, ed elusione, delle entrate del comune di Alife: revocata, ed annullata, la procedura di gara e tutti gli atti ad essa successivi, ivi compresi i verbali della Commissione di gara e la proposte di aggiudicazione in favore della società PubbliAlifana Srl, avente sede in Piedimonte Matese alla Via San Vittore (nella foto). Con determina Area Finanziaria del Comune di Alife (la numero 375 del novembre 2018) è stata data esecuzione ad un atto di indirizzo della giunta esecutiva, guidata dal sindaco Di Tommaso (la numero 45 sempre del novembre 2018), per la revoca e, di fatto l’annullamento, della procedura di gara indetta già nel gennaio di quest’anno per la riscossione delle entrate locali e di tutti gli atti conseguenziali, tra cui appunto la proposta di aggiudicazione effettuata in favore del soggetto in questione, società privata che per anni ha gestito il servizio sul Municipio alifano. “Preso atto che con la richiamata deliberazione n. 45 del 13.11.2018 – si legge nella determinazione – si è manifestata la volontà di non dover procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio di Affidamento del servizio di supporto per la gestione dei tributi relativi alle fasi della riscossione ordinaria e per l’attività di recupero dell’evasione ed elusione delle entrate del comune di Alife e di revocare, in autotutela, l’intero procedimento di gara indetto con la sopra richiamata determinazione”, pertanto, sarebbe “sopravvenuto un mutamento della situazione di fatto e del correlato interesse pubblico originario, che ha comportato il venir meno dell’esigenza di portare a termine la suddetta procedura per le ragioni compiutamente esposte nella suddetta delibera, che di seguito si riportano: a) Non essendo stata ancora disposta l’aggiudicazione definitiva della gara la società prima graduata non ha diritto ad ottenere alcuna forma di risarcimento, sicché tale atto non comporta esborsi di spesa per il Comune; b) Al secondo capoverso dell’art. 17 del Bando e Disciplinare di gara è stabilito che – “Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice”; c) al momento della indizione di gara non vi era la copertura finanziaria della spesa prevista dall’art. 191 del TUEL – Regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese, né vi è ad oggi, così come meglio specificato nella relazione allegata alla Deliberazione di G.M. richiamata in oggetto; d) dalla relazione emerge chiaramente che non è assolutamente conveniente per l’Ente approvvigionare all’esterno i servizi di supporto; invero, fare ricorso all’Agenzia delle Entrate – Riscossione per la riscossione volontaria e coattiva e contestualmente riorganizzare ed ottimizzare le risorse umane dell’Ente, consentirebbe notevoli risparmi in termini di riduzione al minimo degli aggi da riconoscere al soggetto esterno e nel contempo riqualificherebbe il personale comunale, facendo in modo di ottenere a regime, meno costi e più efficienza ed efficacia sui servizi erogati ai contribuenti; e) nella valutazione degli interessi in gioco risulta quindi, sicuramente prevalente l’interesse pubblico dell’Amministrazione Comunale a non dare seguito ad una procedura di gara che non solo è sprovvista di copertura finanziaria ma che per altro risulterebbe, al suo esito, poco conveniente per gli interessi dell’amministrazione. Tenuto conto, infine, che nel bilanciamento degli interessi coinvolti, sicuramente risulta prevalente quello pubblico dell’Amministrazione a perseguire scelte che siano quanto più soddisfacenti per gli interessi della collettività, anche in termini di impiego delle risorse finanziarie reperibili, rispetto a quello del privato che, nel caso di specie, è recessivo non essendo per altro mai intervenuto un provvedimento di aggiudicazione che consolidasse in capo al medesimo aspettative e diritti meritevoli di tutela risarcitoria”.