ALIFE. Anche la riscossione volontaria dei tributi comunali nelle mani dell’Agenzia Entrate – Riscossioni (ex Equitalia), ma senza il parere del revisore dei conti: nessuno spazio più sul Municipio a società private.

La riscossione coattiva già risulta affidata all’Agenzia Entrate Riscossione: ora anche la volontaria sarà gestita dall’ex Equitalia (nella foto, la stanza del sindaco al Comune di Alife).

Con la cessazione delle società del gruppo Equitalia (Decreto legge dell’anno 2016, il 193) è nato un nuovo soggetto pubblico concessionario della riscossione delle entrate. Si chiama Agenzia Entrate – Riscossione ed è a disposizione degli enti per la riscossione dei tributi locali (vedi Imu, Tasi, Tares, ecc). Anche quello alifano ne sta usufruendo: dopo la riscossione coattiva (quella forzata, cioè) è stato di recente affidato a tale concessionario (pubblico s’intende) anche quella volontaria, che prevede una sorta di autodenuncia da parte del contribuente ma con una disciplina di recupero delle tasse comunali molto rigida: il versamento, ad esempio, dev’essere effettuato direttamente nel conto di tesoreria intestato all’ente (e non come superficialmente ed illegalmente fatto nel recente passato dalla solita società matesina di riscossione dei tributi), ovvero mediante il modello F24 o strumenti elettronici di pagamento, tipo Pago-Pa. E sempre la citata norma consente a tutte le amministrazioni locali di affidare la riscossione, tanto spontanea che coattiva, a questo nuovo soggetto pubblico della riscossione. Anche la città di Alife è stata chiamata, pertanto, a decidere in merito alla riscossione delle proprie entrate, pur in un quadro caratterizzato dalla mancata riforma della riscossione a mezzo ingiunzione fiscale. La riscossione volontaria delle entrate può avvenire in forma diretta, ma anche affidandola alla stessa Agenzia Entrate – Riscossione; come pure quella coattiva, che può essere gestita internamente all’ente o affidata anch’essa all’Agenzia Entrate. Curiosità è che, pur prevedendo anche la possibilità di affidamento a soggetti esterni, tra i quali i concessionari privati iscritti all’albo (nell’ambito di una procedura a evidenza pubblica secondo le regole del nuovo Codice dei contratti pubblici), ed il Comune di Alife si è avvalso per anni con alterne fortune di tale supporto, si è deciso si per una esternalizzazione ma al soggetto pubblico rappresentato dall’Agenzia Entrate. Per far ciò, la nuova amministrazione comunale ha adottato una specifica deliberazione, di competenza consiliare. Ma, qui il punto: tale deliberazione doveva essere necessariamente integrata con il parere, obbligatorio, del revisore dei conti dell’ente, e non un semplice nulla osta, così come invece è stato fatto. ECCO LA DISPOSIZIONE NORMATIVA: “La disposizione dell’articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7, del Dlgs 267/2000 (T.U.E.L.), che richiede il parere obbligatorio dell’organo di revisione sui regolamenti dei tributi locali, fa ritenere necessario lo stesso sulla proposta della deliberazione di affidamento, trattandosi di delibera adottata ai sensi dell’articolo 52 del Dlgs 446/1997 e, quindi, nell’esercizio della potestà regolamentare”. Del resto, l’affidamento ad Agenzia Entrate – Riscossione è l’unica forma che consente agli enti di riscuotere le proprie entrate a mezzo ruolo, dovendosi ricorrere, negli altri casi, all’ingiunzione fiscale. I recenti principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione dell’ente locale inseriscono, pertanto, tra i pareri obbligatori quelli relativi ai regolamenti delle entrate tributarie e al regolamento sulle entrate. Ancora, la deliberazione di affidamento debba essere opportunamente motivata, considerando anche le possibili forme alternative di gestione della riscossione coattiva delle diverse entrate, anche valutando l’eccezionalità delle norma di legge che permette la concessione diretta della riscossione delle entrate a un soggetto terzo.

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