ALIFE . Scandalo per la gestione dei depuratori comunali e inquinamento ambientale: il G.U.P dichiara non doversi procedere nei confronti di Corbi Ermelinda e gli altri indagati.

alife veduta 008Le gravi accuse rivolte nei confronti degli indagati erano quella di frode nel servizio di gestione dei depuratori comunali in quanto non avrebbero mantenuto gli impianti nella corretta funzionalità e manutenzione, contravvenendo agli obblighi del contratto stipulato.

AGGIORNAMENTO

La sentenza conclusiva ha assolto tutti gli imputati dichiarando che “Il fatto non sussiste”, tra cui anche l’ing. T. all’epoca Amministratore della I.C. Spa. Fatti risalenti al 2016 a cui è seguita sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con assoluzione piena perché “il fatto non sussiste”.

“Nella giornata di ieri 23 giugno 2016 si è tenuta presso il Tribunale di S.Maria C.Vetere – G.U.P. dott.ssa Ivana Salvatore l’udienza preliminare del procedimento n.7212/11 R.G.N.R. e 629/16 R.G. G.I.P. in cui comparivano come indagati l’Arch. E.C., quale responsabile dell’ufficio tecnico comunale di Alife, D’A.D., quale legale rappresentante della I.spa, titolare del contratto per la gestione dei depuratori sino al gennaio 2011, S.D., quale legale rappresentante della ditta E. spa subentrata alla IBI begli appalti di gestione dei depuratori (dal gennaio 2011 sino al 2012), T.A. e S.G., quali legali rapp.ti della A.I. C. e M. srl, affidataria degli impianti dal settembre 2012. Le gravi accuse rivolte dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere nei confronti degli indagati erano quella di frode nel servizio di gestione dei depuratori comunali (art.356 c.p.) in quanto non avrebbero mantenuto gli impianti nella corretta funzionalità e manutenzione, contravvenendo agli obblighi del contratto stipulato, nonché dei reati p.e p. dall’art.110 c.p. 81 c.p., 137 co. 5 e D.Lvo 152/06, artt. 635 639 bis c.p. (danneggiamento), art. 674 c.p. (getto pericoloso di cose). Il Gup dott.ssa Ivana Salvatore, dopo la discussione dei difensori degli indagati, accogliendo le tesi difensive, ha pronunciato ai sensi dell’art. 425 c.p.p. sentenza di non luogo a procedere nei confronti di C.E., D’A.D., T.A. e S.G. per i reati lori ascritti perché “ il fatto non sussiste”, fissando in giorni 30 il termine per il deposito della motivazione della sentenza. Grande soddisfazione per l’esito del giudizio tra i legali degli indagati: Avv. Roberto Vitelli di Alife, difensore di fiducia di C.E., Avv. Francesca Mastracchio di Alvignano, difensore di fiducia di S.G., Avv. Scialò Alfredo di Napoli , difensore di S.D. e D’A.D., e Avv. Pasquale Coppola, difensore di T.A.”.

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  1. Giugno 27, 16:50 Anonimo

    insomma….i cittadini continuarono a pagare per ilò trattamento di acque reflue che non furono trattate e….quindi ci ridanno i soldi. BRAVI

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