BAIA E LATINA. Anche il primo cittadino Michele Santoro emana ordinanza sindacale che ridimensiona il divieto di abbruciamenti di residui vegetali.
Combustione sul luogo di produzione dei soli residui vegetali derivanti da sfalci, potature o ripuliture provenienti da attività agricole e forestali: arriva l’ordinanza del Sndaco Michele Santoro.
“Premesso che ai sensi dell’art. 179 e ss. del D. Lg.vo 152/2006 e ss.mm.ii. la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della gerarchia a partire dalla produzione fino allo smaltimento – recita l’ordinanza del primo cittadino – l’art. 184 definisce rifiuti speciali i rifiuti da attività agricole e agroindustriali; l’art. 185 stabilisce che non rientrano nell’applicazione della parte quarta del suddetto decreto, paglia, sfalci e potature nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, utilizzato in agricoltura, nella selvicoltura o, per produzione di energia mediante processi e metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in peric olo la salute umana; Visto l’art. 191 ”Ordinanza contigibili ed urgenti e poteri sostitutivi” che prevede l’emissione di ordinanze sindacali per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti; Visto il D. L. n. 91/2014 che inserisce una precisa disposizione nel codice ambientale per precisare che non si applicano le sanzioni connesse alla gestione dei rifiuti, né quelle previste per la combustione illecita dei rifiuti abbandonati introdotti dal decreto legge sulla Terra dei Fuochi, alla combustione in loco di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e/o ripuliture in loco , in caso di combustione in loco delle stesse, consentendo la combustione in piccoli cumuli ed in quantità giornaliere non superiore a 3 metri cubi per ettaro nelle aree, periodi ed orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco, fatto salvo il divieto assoluto nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi individuato con decreto Regionale effettuare la combustione dei vegetali agricoli e forestali; Ritenuto necessario garantire sul territorio comunale un sistema di smaltimento delle potature e dei residui agricoli al fine di evitare rischi per l’ambiente, per l’innesco e la propagazione di incendi; visto l’art. 7 del Decreto Legislativo n. 285/92; Vvista la Legge n. 241/90; letto l’art. 19 del vigente Statuto Comunale; ordina la combustione sul luogo di produzione dei soli residui vegetali derivanti da sfalci, potature o ripuliture provenienti da attività agricole e forestali alle seguenti condizioni a tutela della salute e dell’ambiente. Durante le fasi dell’attività e fino all’avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da aprte del produttore o del conduttore del fondo o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione dei focolai e braci. La combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensioni limitata avendo cura di isolare la zona su cui abbruciare e di limitare l’altezza ed il fronte dell’abbruciamento. Possono essere destinati alla combustione all’aperto al massimo 3 metri cubi per ettaro giornaliero. La combustione deve avvenire ad almeno 100 metri da edifici di terzi e strutture e strade di grande comunicazione. La combustione deve svolgersi nelle giorante in assenza di vento e preferibilmente umide ed il fuoco deve estinguersi entro le ore 10.00 antimeridiane, oppure deve accendersi dopo le ore 18.00. Nelle aree agricole adiacenti ai boschi o ubicate a distanza inferiore a 200 metri dagli stessi, gli interessati devono realizzare una fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 5 metri, priva di vegetazione. Rimane vietata la combustione di materiali o sostanze diversi dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza. E’ consentito l’accumulo per una naturale trasformazione in composto o triturazione in loco per la stessa finalità. Dispone la Polizia Locale e le Forze dell’Ordine Stradale ed a quanti altri spetti secondo la legislazione vigente, sono incaricati dell’osservanza della presente ordinanza. In caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza il Comune, oltre ad avviare le necessarie azione contro i responsabili, provvederà in danno e a totale carico dei soggetti responsabili alla esecuzione delle operazione ordinate, dando nel contempo comunicazione alla ‘Autorità Giudiziaria e ad ogni altra Autorità. La presente ordinanza vale quale formale messa in mora dei soggetti indicati ai fini del risarcimento del danno. Contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Campania, entro 60 giorni dalla pubblicazione, in via alternativa, ricorso straordinario al capo dello stato entro 120 giorni dalla pubblicazione, per motivi di legittimità, dalla notifica o dalla pubblicazione all’albo pretorio on line.