BAIA E LATINA. Il TAR dà ragione ai genitori e bloccano l’accorpamento delle scuole. La primaria era suddivisa in due plessi: uno ubicato nella frazione di Baia e l’altro a Latina.

Santoro Michele seduto

Il ricorso è stato firmato dagli avvocati Renato Labriola e Stefano La Marca, su mandato conferito da un gruppo di genitori di studenti che frequentano la scuola primaria di Baia e Latina.

E’ stata depositata ieri la sentenza n. 2973/14 presso l’VIII sezione del TAR Campania che ha annullato l’accorpamento dei plessi di scuola primaria di Baia e Latina (vicenda che nel mese di settembre ha creato grande scompiglio nel piccolo comune dell’alto casertano). Il ricorso è stato firmato dagli avvocati Renato Labriola e Stefano La Marca, su mandato conferito da un gruppo di genitori di studenti che frequentano la scuola primaria di Baia e Latina (Angelo Di Cerbo, Adriana Parillo, Raffaella Di Cerbo, Angelica Di Cerbo, Renato Di Cerbo, Paola Cacace, Federica Di Cerbo, Carlo Di Cerbo, Giuseppina Di Cerbo, Pasqualino Di Cerbo, Giuseppe Di Cerbo, Miriam Di Cerbo, Michele Palestina, Maria D’Angelo, Giacomo Palestina, Pietro Pascarella, Maria Michela Zullo, Stefano Mario Pascarella, Matteo Pascarella, Egidio Pascarella, Angela Di Cerbo, Antonio Pascarella, Angela Pascarella, Davide Landolfi, Pietro Pascarella, Anna Maria Cenerazzo, Serena Pascarella, Gina Di Meo, Pasqualino Pascarella, Pietro Ravone, Filomena Pascarella, Maria Concetta Ravone, Roberta Macchiarelli, Aurora Parillo, Antonio Landolfi, Raffaele Landolfi, Francesco Ciotte, Vincenza Valentino, Elisa Ciotte, Adalgisa Amato, Ermanno De Caprio, Franco Pascarella, Marilena Lombardi, Michael Pascarella, Pasquale D’Angelo, Daniela Campanile, Alice D’Angelo, Lorenzo D’Angelo, Angelo Pascarella, Fabiana Pascarella, Raffaele Perrotta, Anna Di Caprio, Oriana Perrotta, Michela Gaetani, Antonio Passariello, Domenico Passariello, Carmine Casale, Assunta Simonelli, Anna Casale, Eliana D’Onofrio) capeggiati dalla sig.ra Adriana Parillo. Nel Comune di Baia e Latina, la scuola primaria era suddivisa in due plessi: uno ubicato nella frazione di Baia e l’altro ubicato nella frazione di Latina; – in data 9 luglio 2013, con nota prot. 1776 il dirigente scolastico dell’Istituto Statale Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 1° grado “Rita Levi Montalcini” chiedeva all’Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta di rettificare tale situazione dei plessi accorpandoli. L’Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta, accoglieva integralmente la proposta presentata dalla dirigente scolastica e per l’effetto, in data 2.8.2013, veniva disposto tale accorpamento. Successivamente il Dirigente Scolastico comunicava al Comune di Baia e Latina il disposto accorpamento, invitando l’Ente locale ad individuare l’istituto ritenuto maggiormente consono ad effettuare la fusione. Tuttavia, il Comune di Baia e Latina è rimasto del tutto inerte nell’indicare in quale frazione effettuare tale accorpamento. In particolare, singolare è stato il comportamento assunto dal Comune, così come rilevato dai giudici, il quale seppur formalmente contrariato a tale accorpamento non ha mai preso posizione sulla vicenda: né nel decidere la sede ove effettuare detta fusione; né nell’impugnare direttamente tale scelta o comunque costituirsi in giudizio sul ricorso proposto dai genitori (rimanendo contumace nel processo). Nonostante, la vicenda avesse creato grave malcontento nella cittadinanza e lo stesso fosse stato invitato dai genitori a prendere una chiara posizione in merito; In procinto dell’inizio dell’anno scolastico, quindi, attesa la perdurante inerzia dell’ente locale, in data 27.8.2013, la Dirigente Scolastica indicava quale sede dell’accorpamento il plesso ubicato nella frazione di Baia Capoluogo. I genitori, quindi, hanno impugnato: la decisione di soppressione di un plesso scolastico, la scelta di effettuare detta fusione presso l’edificio ubicato nella frazione di Baia, nonché la modalità di formazione delle classi. Con la Sentenza emessa dalla Sez. VIII del TAR Campania n. 2973/14, depositata il 29.5.2014 è stato accolta la domanda principale del ricorso, sancendo il ripristino della situazione precedente. – In particolare, tale sentenza ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo assorbente sugli altri (pertanto non scrutinati) sancendo l’incompetenza del dirigente scolastico e dell’Ufficio scolastico provinciale ad effettuare tale operazione di accorpamento, per essere la stessa devoluta ai singoli enti territoriali chiamati a intervenire, in via propositiva (comuni e province) e deliberativa (regione).

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