Castelvenere. La cittadina dice no ad una torre da 37 metri: nega l’autorizzazione al colosso delle telecomunicazioni INWIT S.p.A.

In zona agricola tutelata una torre per telecomunicazioni viene considerata un elemento estraneo e non assimilabile alle locali attività agricole.
Questione antenne: si accende lo scontro tra Comune di Castelvenere e colosso delle telecomunicazioni INWIT S.p.A., dopo anche un’ordinanza del 3 aprile scorso con la quale il Municipio ha nei fatti disposto l’annullamento, in autotutela, dell’autorizzazione proprio per la realizzazione di una torre di telecomunicazioni alta ben 37 metri nell’area agricola denominata località Tore.
Una querelle che si è avviata nella scorsa estate 2025 quando INWIT ed altri operatori presentarono al Comune istanza per realizzare l’opera ma, trascorsi i termini senza un diniego formale dal Municipio sannita, scattò il meccanismo del silenzio-assenso, così come previsto dal Codice delle comunicazioni elettroniche, fino ad arrivare ad ottobre, quando le società dichiarano l’avvenuta autorizzazione, procedendo con l’avvio dei lavori.
Risentito, il Comune comunicò di non aver avuto piena contezza dell’intervento e, qualche mese dopo, anche grazie ad una formale denuncia di Legambiente, cominciò a sollevarsi il caso, col Sindaco Alessandro Di Santo che si difese: “L’arroganza e la prevaricazione troveranno sempre un muro. Le scelte sul futuro del territorio spettano alla politica, non alle imprese private”. Quindi, nel volgere di qualche giorno, la inevitabile sospensione dei lavori e l’apertura di un contenzioso dinanzi il TAR Campania, che però respinse la richiesta cautelare delle società.
L’ordinanza di annullamento sembra basarsi sulla incompatibilità urbanistica, giacchè l’area interessata ricadrebbe in zona cosiddetta E4 del PUC, Piano Urbanistico Comunale, classificata appunto come “area agricola tutelata”, quindi non una comune zona rurale, ma di un ambito soggetto a tutela rafforzata, con l’obiettivo di preservare: la continuità visiva dei vigneti; i coni paesaggistici; l’identità storica del territorio.
In questo contesto, una torre per telecomunicazioni viene considerata un elemento estraneo e non assimilabile alle attività agricole, pertanto sempre secondo l’Ente comunale la normativa speciale sulle telecomunicazioni non può derogare alla pianificazione urbanistica locale, ed ancor di più l’assenza di uno studio paesaggistico, documento obbligatorio proprio in quelle aree. A questo si aggiungerebbe la questione della viabilità, con strade di accesso al sito tipiche arterie rurali, troppo strette e inadatte al transito di mezzi pesanti (qui, un’ordinanza della Polizia Municipale aveva già vietato il passaggio ai veicoli sopra le 3,5 tonnellate).
Da qui la decisione di annullare in autotutela la dichiarazione di avvenuta autorizzazione unica. Non solo: le opere eventualmente già realizzate sono da considerarsi prive di titolo abilitativo e, pertanto, abusive, riservandosi l’adozione dei conseguenti provvedimenti sanzionatori e ripristinatori.







