DRAGONI. Realizzazione e gestione di un impianto di produzione biometano, nuova sconfitta in giudizio per il Municipio.

Nel giudizio di revocazione il Consiglio di Stato lo dichiara inammissibile. Ed altri soldi dei contribuenti spesi inutilmente: Comune di Dragoni condannato anche alla rifusione delle spese di giudizio in favore di Regione Campania e società Cannavina Biometano

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato sentenza sul ricorso proposto dal Comune di Dragoni, in persona del Sindaco Antonella D’Aloia (avv. Sabatino Rainone) contro la Regione Campania (avv. Maria Vittoria De Gennaro) nei confronti la società Cannavina Biometano s.r.l., avv. Oronzo Caputo) e con l’intervento del Comitato Civico “No biogas a Dragoni” (avv. Maurizio Ricciardi Federico), per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3205 dell’8 aprile 2024, resa tra le parti.

Il giudizio di revocazione aveva ad oggetto la sentenza del Consiglio di Stato (la n. 3205 del 8 aprile 2024, che ha riguardato l’autorizzazione unica rilascia dalla Regione Campania alla società Cannavina per la realizzazione e la gestione di un impianto di produzione di biometano, e relative opere connesse, sul territorio comunale di Dragoni.

Con nota del luglio 2020, il Comune di Cannavina ha domandato il rilascio dell’autorizzazione. Si è pertanto svolta la conferenza di servizi alla quale è stato invitato a partecipare il Comune di Dragoni, il quale ha espresso il suo assenso sull’istanza. Dopo aver istruito il procedimento amministrativo (febbraio 2022), la Regione Campania ha rilasciato l’autorizzazione. Successivamente al rilascio dell’autorizzazione, il Comitato civico “no biogas a Dragoni” ha sollecitato il Comune di Dragoni a verificare che la cubatura adoperata per la realizzazione dell’impianto, previa demolizione di alcuni manufatti, fosse ricavata da immobili non abusivi e costruiti in base ad un legittimo titolo edilizio.

A seguito del sopralluogo dell’ottobre 2022, riscontrati alcuni abusi edilizi, con apposita ordinanza il Comune di Dragoni ha ingiunto la demolizione dei fabbricati ritenuti abusivi siti alla Via Case Sparse loc. San Marco, della cui cubatura si è tenuto conto ai fini dell’autorizzazione del progetto (segnatamente, secondo quanto afferma il ricorrente: Cannavina ha dichiarato di voler utilizzare la cubatura di cui agli edifici esistenti, al fine di realizzare ex novo edifici da adibire ad uffici ed altro).

Successivamente, il Comune ha domandato alla Regione Campania di voler
annullare d’ufficio l’autorizzazione unica rilasciata nel febbraio 2022. Con nota regionale del dicembre 2022, la Regione ha respinto l’istanza.

Il provvedimento è stato impugnato innanzi al T.a.r. Campania, che ha respinto il ricorso.

La sentenza di primo grado è stata impugnata innanzi al Consiglio di Stato, che, con la sentenza n. 3205/2024, ha respinto il gravame.

Avverso la sentenza, è stato proposto ricorso per revocazione, affidato ad un unico motivo.

Si sono costituti in giudizio la Regione Campania e la società controinteressata per resistere al ricorso per revocazione.

Risulta intervenuto ad adiuvandum il Comitato “no biogas a Dragoni”, che
domanda l’accoglimento del ricorso.

In via preliminare va esaminata l’istanza di rinvio formulata dal Comune di Dragoni il 18 settembre 2024, motivata in ragione della circostanza che: “si è ancora in attesa di pubblicazione della sentenza in relazione al giudizio innanzi al T.A.R. Campania – Napoli, promosso dalla Cannavina avverso il provvedimento di decadenza dall’inizio dei lavori oggetto di A.U. adottato dal Comune di Dragoni.

Emerge evidente la pregiudizialità di detta decisione sul presente giudizio. Difatti, la piena legittimità dell’operato del Comune acclarata all’esito del giudizio la perdita della disponibilità delle aree da parte della Cannavina, la mancanza di un progetto esecutivo e l’espropriazione dei terreni ad opera di A.N.A.S., unita all’eventuale reiezione del gravame circa l’illegittimità della decadenza dall’A.U., comporterebbe la definitiva impossibilità di realizzare l’impianto di biometano”.

L’istanza di rinvio va respinta. Non è possibile disporre, su istanza di parte, la cancellazione della causa dal ruolo. Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza, ovvero, se il rinvio è disposto fuori udienza, nel decreto presidenziale che dispone il rinvio.

Nel processo amministrativo, non esiste norma giuridica o principio ordinamentale che attribuisca alle parti in causa il diritto al rinvio della discussione del ricorso, atteso che le stesse hanno solo la facoltà di illustrare e ragioni che potrebbero giustificare il differimento dell’udienza, ma la decisione finale in ordine ai concreti tempi della decisione spetta comunque al giudice; ciò in quanto la richiesta di rinvio della trattazione di una causa deve trovare il suo fondamento giuridico in gravi ragioni idonee ad incidere, se non tenute in considerazione, sulle fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantite, atteso che, pur non potendo dubitarsi che anche il processo amministrativo è regolato dal principio dispositivo, in esso non vengono in rilievo esclusivamente interessi privati, ma trovano composizione e soddisfazione anche gli interessi pubblici che vi sono coinvolti.

Di conseguenza, la domanda di rinvio della trattazione dell’udienza deve fondarsi su “situazioni eccezionali”, che possono essere integrate solo da gravi ragioni idonee a incidere, se non tenute in considerazione, sulle fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantite.

Nel caso di specie, non si rientra in tale situazione, in quanto l’istanza di rinvio risulta proposta per mere ragioni di opportunità e strategia difensiva della ricorrente.

Sempre in via pregiudiziale, va dichiarato ammissibile, inoltre, l’intervento ad adiuvandum del Comitato “No biogas a Dragoni”, già ritenuto ammissibile nei precedenti gradi di giudizio.

Può procedersi all’esame dell’unico motivo di revocazione formulato dal Comune di Dragoni. Con il motivo di revocazione, il Comune si duole del punto della motivazione nel quale il Consiglio di Stato ha affermato la “diversità soggettiva tra l’autore delle dichiarazioni non veritiere che sarebbero state rese nella DIA del 2009 ai fini della sanatoria degli immobili preesistenti sul sito e la società che ha ottenuto l’a.u. circostanza che rende quantomeno non pertinente il richiamo più volte ribadito dall’appellante… Si evidenzia, criticamente, che il Consiglio di Stato non si sarebbe avveduto della circostanza che il signor Raffaele Pendolino, che ha effettuato la dichiarazione ritenuta non veritiera nell’ambito della d.i.a. n. 7136 del 10 agosto 2009, è, in realtà, la medesima persona che ha presentato l’istanza per il rilascio dell’autorizzazione unica prot. n. 318907 del 7 luglio 2020.

Il motivo di revocazione in esame è inammissibile. Secondo la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio il rimedio della revocazione ha natura straordinaria e l’errore di fatto idoneo a fondare la domanda di revocazione deve rispondere a tre requisiti: i) derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così un fatto documentale escluso, ovvero inesistente un fatto documentale provato; ii) attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato; iii) essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia stessa.

In applicazione dei richiamati consolidati principi in materia di revocazione, il ricorso per revocazione proposto dal Comune di Dragoni deve essere respinto, non essendo riscontrabile nella sentenza impugnata alcun errore di fatto qualificabile come “decisivo”.

Con la pronuncia in questione, il Consiglio di Stato ha respinto la domanda di riforma della sentenza del T.a.r. esponendo plurime motivazioni circa la correttezza in fatto e in diritto della pronuncia di primo grado.

In conclusione, il ricorso per revocazione va dichiarato inammissibile.

Le spese del presente grado di giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza nei confronti del Comune di Dragoni, sono liquidate in dispositivo. Si compensano invece le spese tra le parti resistenti e il Comitato “No biogas a Dragoni”.

Il Consiglio di Stato definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione lo dichiara inammissibile. Condanna il Comune di Dragoni alla rifusione, in favore della Regione Campania e della società Cannavina Biometano s.r.l., delle spese del giudizio che liquida in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre agli accessori di legge (I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali al 15%) per ciascuna parte.

I magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Michele Conforti, Consigliere, Estensore
Emanuela Loria, Consigliere
Rosario Carrano, Consigliere
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Michele Conforti Vincenzo Neri

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