Le false violenze, le false denunce di violenza subita, falsa denuncia come reato.
“Fortunatamente nella mia esperienza i casi di false denunce sono anche quelli che hanno un alto tasso di richieste di archiviazione da parte della Procura, anzi devo dire che ho sempre visto scoperti questi casi di false denunce…”
di Jacqueline Monica Magi
(Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia)
Onestà intellettuale vuole che oltre a parlare delle violenze atroci subite da tante donne, oltre le violenze quotidiane subite fra le mura domestiche si parli anche dei casi di “false” violenze o meglio di “false” denunce di violenza subita. Potrebbe sembrare incredibile che si possa accusare qualcuno che si sa innocente di un delitto turpe quale quello di violenza sessuale, in particolare quando è perpetrata su un bambino, eppure succede e neanche troppo raramente, secondo la mia opinione. Inutile dire che per l’esperienza fatta le false denunce provengono quasi nella totalità da donne, spesso madri che in tal modo tentano di allontanare gli ex mariti dai figli o peggio credono di vendicarsi di non si sa quali torti subiti durante il matrimonio, senza non solo e non tanto capire che una falsa denuncia è un reato ma soprattutto che in tal modo rovinano in primo luogo la vita dei propri figli, negandogli il padre e distruggendo la possibilità di fare giustizia per i casi di vere violenze.
Il reato di violenza sessuale infatti non è sempre di facile prova, non essendo sempre disponibili prove oggettive sia perché non sempre una violenza sessuale lascia tracce, sia perché non sempre la denuncia avviene in tempo utile per raccogliere questo tipo di prove ( prove oggettive si intendono tracce di sperma, di peli pubici e tracce organiche in genere ). Quando la violenza è avvenuta senza penetrazione o senza eiaculazione o tempo prima della denuncia spesso si dispone della parola della vittima contro quella del denunciato, specie nei casi in cui il soggetto è un bambino. Fortunatamente la moderna scienza psicologica ci fornisce elementi di valutazione tali da capire quando una vittima dice la verità, quando è credibile, quando la completezza della sua condotta dimostra l’essere avvenuto un trauma, a sostegno delle affermazioni delle vittime o delle proclamazioni di innocenza degli indagati-imputati. Inutile dire che la presenza di false denunce aumenta la possibilità per gli indagati-imputati di dichiararsi vittime di un complotto, minando un assetto probatorio, come ora spiegato, di per sé fragile.
Fortunatamente nella mia esperienza i casi di false denunce sono anche quelli che hanno un alto tasso di richieste di archiviazione da parte della Procura, anzi devo dire che ho sempre visto scoperti questi casi di false denunce, ma ciò non diminuisce la responsabilità di chi le compie, anche considerato che i tempi comunque lunghi delle indagini non sono semplici da passare per gli indagati innocenti. Voglio raccontare una storia di false denunce. Questa storia è stata modificata nei nomi per evitare che si riconoscano i soggetti e comunque appartiene ad una realtà non toscana, appresa non da esperienza diretta.
ANNA
Anna è una ragazza dall’aspetto angelico e dolce, ma incarna come nessuna il detto “l’acqua cheta rompe i ponti”. In realtà dietro al suo aspetto dolce si nasconde una furbetta che verrà infine incastrata solo dalla sua ignoranza dei meccanismi processuali. Anna è sposata ad un professionista serio e lavora solo part-time da un amico del marito che fa l’avvocato. Il suo tallone d’Achille sono gli uomini, le piacciono e molto e non tanto i noiosi amici del marito e di famiglia, rispettabili e ingessati, quanto i tipi alla Marlon Brando in Fronte del Porto.
Sfortunatamente nello studio in cui lavora ha modo di conoscere alcuni soggetti, clienti dell’avvocato appunto, che hanno caratteristiche che ad Anna piacciono molto. Scherza con loro, con alcuni flirta ma talvolta non si limita a flirtare. Sfortunatamente un giorno un “gioco” troppo spinto viene scoperto da un’altra impiegata dello studio: qual è il lampo di genio di Anna? Sostenere che il bello e ombroso cliente la stava violentando. L’accusa pare sostenibile: l’impiegata, l’avvocato, il marito si stringono intorno ad Anna spingendola a querelare, ovviamente in buona fede, credendo ad Anna, essendoci al momento solo la parola di lei contro quella di lui, un pluripregiudicato.
Anna cede ai consigli e sporge querela, preoccupata più di far reggere la sua messinscena che della sorte del suo ormai ex-amante. Questi, incredulo, si rivolge a vari avvocati che gli consigliano il patteggiamento finché ne incontra uno che si mette a svolgere indagini difensive, cercando di trovare riscontri a quanto sostenuto dal querelato, ovvero che fra lui e Anna c’era una relazione che durava già da un anno al momento della “presunta” violenza sessuale. L’avvocato in effetti trova vari riscontri alla tesi del denunciato, primo fra tutti gli sms che Anna aveva mandato allo stesso e che lui, romanticamente, conservava, nonché le innumerevoli chiamate giornaliere fra i cellulari dei due protagonisti, che non si potevano giustificare se non con una relazione adulterina, non potendosi pensare ad altro tipo di amicizia di una donna con un soggetto simile.
Al processo l’avvocato giocò bene le sue carte e dopo aver interrogato Anna sui suoi rapporti con l’imputato, che essa disse limitarsi alla conoscenza dovuta alla frequentazione dello stesso allo studio, le chiese conto delle telefonate e degli sms, minando completamente la credibilità della stessa, in modo da ingenerare un dubbio tale da far assolvere l’imputato. Superfluo ribadire quanto il comportamento di Anna abbia creato precedenti che possono danneggiare le vittime vere, quelle che la violenza la subiscono ma non hanno prove, quelle che si sentono aggredire in dibattimento da chi si fa forte dell’esistenza delle false denunce e cerca di sostenere che le violenze sessuali non si possono provare in quanto le vittime non sono credibili. Questo tipo di difesa, particolarmente odiosa per chi prima subisce la violenza sessuale e poi si vede costretta a subire una vera e propria “tortura” psicologica al dibattimento ( come se la prova di resistenza psicologica al dibattimento possa costituire prova dei fatti, assunto mutuato de plano dalla Santa Inquisizione, evidentemente non del tutto sopita), è la difesa principe di chi è accusato di pedofilia, che ha gioco facile considerando che la giovane età della vittima la pone in una effettiva situazione di inferiorità psicologica già di partenza, situazione di inferiorità poi portata all’eccesso da certi sistemi di interrogatorio.