PIEDIMONTE MATESE / SESSA AURUNCA. Punti nascita, il TAR accoglie il ricorso e diffida il Ministero della Salute a far uscire subito la Regione Campania dal Piano di Rientro.

Ecco tutta la sentenza del TAR Campania (pubblicata il 14/11/2025).

Importantissimo risultato quello raggiunto e confermato con l’accoglimento del ricorso da parte del Tar Campania circa il mantenimento dei punti nascita nelle cittadine di Piedimonte Matese, Sessa Aurunca e Sapri

Ecco la sentenza: N. 07431/2025 REG.PROV.COLL. N. 04468/2025 REG.RIC. – Pubblicato il 14/11/2025

“Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.; SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4468 del 2025, proposto da: Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Almerina Bove, Angelo Marzocchella e Tiziana Monti dell’Avvocatura regionale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso la sede dell’Ente in Napoli alla Via S. Lucia n. 81; contro Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli alla Via A. Diaz n. 11; nei confronti Conferenza Unificata Stato-Regioni, non costituita in giudizio; per l’annullamento del diniego opposto dal Ministero della Salute alla fuoriuscita della Regione Campania dal piano di rientro dal disavanzo sanitario, nell’ambito della seduta congiunta del Tavolo per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei LEA del 4 agosto 2025. 

La Regione ha impugnato il diniego del Ministero della Salute alla sua fuoriuscita dal piano di rientro dal disavanzo sanitario, espresso nella seduta del 4/8/2025 del Tavolo per la verifica degli adempimenti regionali.

Premette che: – con un disavanzo di gestione non ripianabile entro il 31/5/2006 (ad un livello di indebitamento del settore di oltre 6 miliardi di euro), con delibera di Giunta del 20/3/2007 n. 460 la Regione ricorreva a quanto previsto…

Espone quindi di aver richiesto, nella riunione congiunta dell’11/4/2025, la formalizzazione della data per l’uscita dal Piano di rientro, fissata al 10/7/2025.

Nel corso della seduta i Ministeri invitavano la Regione a trasmettere ulteriore documentazione, attestante le azioni intraprese per conseguire un miglioramento nel corso del 2025, per gli screening oncologici, l’assistenza residenziale e la rete laboratoristica, aggiornando la riunione alla data del 4/8/2025.

Al proposito la Regione Campania pone in rilievo che:- il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha espresso parere favorevole alla fuoriuscita dal piano di rientro;– d’altro canto lo stesso Ministero della Salute, nella medesima riunione del 4/8/2025, ha rilevato il raggiungimento, almeno dal 2023, della piena sufficienza nei tre macro-livelli in cui si struttura il sistema di garanzia dei LEA…

Quanto all’interesse della Regione, si sostiene che la permanenza nel Piano di rientro è per essa maggiormente giovevole, consentendo l’accesso al maggior finanziamento statale…

Il ricorso è meritevole di accoglimento. La Regione Campania ha conseguito e mantenuto l’equilibrio di bilancio (fattore su cui nulla quaestio), mentre il diniego impugnato del Ministero della Salute – come detto – pone l’accento sulla necessità di assicurare anche la piena garanzia dell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, rilevando che alcuni obiettivi sono stati raggiunti, per le reti delle cure palliative, dei punti nascita e senologica…

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accogli e annulla il diniego del Ministero della Salute espresso nella seduta congiunta del 4 agosto 2025 del Tavolo per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei LEA, agli effetti che ne conseguono, come chiarito in motivazione. Compensa per intero le spese di giudizio tra tutte le parti costituite, dichiarandole irripetibili nei confronti della Conferenza Stato-Regioni.

comment Nessun commento

Sii il primo a lasciare un commento alla notizia

mode_editLascia un commento

L'indirizzo email non verrà pubblicato né condiviso con terze parti. I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori. *

menu
menu