Venafro / Isernia. Dopo 2 anni di esenzione è stata reintrodotta dal 30 giugno la licenza fiscale di esercizio a carico di numerose attività produttive.

Il decreto crescita, convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58, reintroduce la denuncia fiscale per la vendita di alcolici a carico di alcune attività produttive che dal 2017 ne erano state esentate. La legge annuale per il mercato e la concorrenza (124/17) aveva infatti escluso l’adempimento, in un’ottica di semplificazione, per gli esercizi pubblici, di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi, i rifugi alpini, le mense aziendali e gli spacci annessi ai circoli privati. L’agenzia delle Dogane aveva successivamente chiarito che l’esonero riguardava tutte le situazioni di vendita dei prodotti alcolici al consumatore finale, a prescindere dalla modalità di commercializzazione, incluse quindi anche le attività temporanee di vendita all’interno di sagre, fiere, mostre (Nota RU 113015 del 9 ottobre 2017 dell’Agenzia delle Dogane <https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/3103680/lgpa-n-20171009-113015.pdf/0d1cb48e-7fc2-4b01-93f7-8c01ee6f8611> ). L’obbligo di denuncia all’Agenzia doganale e di licenza fiscale rimaneva invece in capo a coloro che vendono all’ingrosso o che gestiscono i depositi. L’obbligo di denuncia fiscale è dunque reintrodotto per tutte le attività che usufruivano dell’esonero a decorrere dal 30 giugno 2019, data di entrata in vigore della Legge.

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