DRAGONI. Comitato Civico Nobiogas e Cannavina Biometano, continua la querelle: un altro pronunciamento del Tar a favore di quest’ultima.

Ennesima battuta d’arresto del Municipio (Sindaca D’Aloia), Comitato Civico Nobiogas a Dragoni (difeso dall’avv. Maurizio Ricciardi).
Il TAR Campania, Tribunale Amministrativo Regionale con sede in Napoli (8^ Sezione) ha pronunciato ordinanza su ennesimo ricorso da Cannavina Biometano S.r.l. (difeso dall’avv. Oronzo Caputo), quest’ultima società che già aveva avviato i lavori in paese per l’installazione di una struttura per la produzione di biometano, dopo anche il disco verde arrivato dalla Regione Campania.
Oggetto del ricorso è stata la richiesta di annullamento dell’efficacia del provvedimento del 6 novembre scorso col quale il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Dragoni ha comunicato “la decadenza del permesso di costruire rilasciato in uno alla Autorizzazione Unica ex art. 12 del Dlgs 387/2023” assentita dalla Regione Campania in data 15.02.2022, per la costruzione e l’esercizio di un impianto di biometano.
Ricorso era dunque contro il Comune di Dragoni, in persona del legale rappresentante pro tempore (la Sindaca Antonella D’Aloia), difeso dall’avv. Sabatino Rainone, quindi la stessa Regione Campania, difesa dall’avv. Maria Vittoria De Gennaro, ed il Ministero dell’Ambiente e Sicurezza Energetica, difeso dall’Avvocatura Distrettuale Napoli.
E nei confronti del costituito Comitato Civico Nobiogas Dragoni, difeso dall’avv. Maurizio Ricciardi Federico di Piedimonte Matese.
“Rilevato che – si legge nel pronunciamento del TAR Napoli – impregiudicato ogni eventuale e più ampio aspetto legato alla “insistenza” del permesso di costruire nell’ambio del procedimento di autorizzazione unica, quest’ultima è, allo stato, pienamente valida ed efficace. Ritenuto che il ricorso in esame non appare, prima facie, sfornito del necessario fumus boni iuris, atteso che il Comune di Dragoni adduce quale motivo di decadenza del permesso di costruire il mancato inizio dei lavori entro il termine a tal uopo assegnato, senza però tener conto che, a differenza di quanto asserito nel provvedimento impugnato, il termine di inizio dei lavori di cui alla A.U. 14/2022 è ancora pendente;
Rilevato, sotto tale profilo, che con la autorizzazione unica regionale n. 14 del 15.02.2022, è stato concesso il termine di 6 (sei) mesi per l’inizio dei lavori, ovvero fino al 15.08.2022: la Regione Campania, con nota del 14.07.2022, non impugnata dal Comune resistente, ha prorogato di un anno il termine anzidetto, ovvero fino al 15.08.2023; in pendenza dei termini innanzi individuati, è entrato in vigore l’art. 7 bis della legge n. 91/2022, rubricato “Proroga dell’efficacia temporale del permesso di costruire”, che ha aggiunto… il seguente periodo: “per gli interventi realizzati in forza di un titolo abilitativo rilasciato”, come nella fattispecie per cui è causa… il termine di inizio dei lavori è fissato in tre anni dal rilascio del titolo”;
Rilevato che con nota del 20.07.2023, la società ricorrente ha comunicato alla Regione Campania, “con riferimento alla Autorizzazione Unica in oggetto 14/2022”, “che la scrivente società intende avvalersi delle disposizioni… che per gli interventi realizzati in forza di un titolo abilitativo rilasciato ai sensi… fissa il termine per l’inizio dei lavori in tre anni dal rilascio del titolo”;
Ritenuto, altresì, che, in presenza di un’autorizzazione unica regionale, non annullata, né sospesa ed ai sensi dell’art. 12 del d.P.R. n. 380/ 2001, la decadenza del permesso di costruire, dichiarata per mancato inizio dei lavori entro un termine predeterminato, comporta un pregiudizio, grave ed irreparabile, al quale è possibile ovviare unicamente sospendendo l’efficacia del provvedimento impugnato“.
Il TAR Campania accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto:
a) sospende l’efficacia del provvedimento di decadenza impugnato;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 20 giugno 2024“






