Donne e false accuse. 39enne assolto dall’accusa di violenza sessuale: “Il fatto non sussiste”.

Nel 2022 un uomo viene accusato da una ragazza di violenza sessuale, ma nel 2026 lo stesso viene assolto con formula piena: il fatto non sussiste.

La terribile spada di Damocle dei reati “di percezione”. Per accusare un uomo di violenza sessuale non serve che la donna venga costretta – con la forza, con l’inganno, col ricatto o in qualsiasi altro modo – a consumare un atto sessuale. È sufficiente che faccia sesso consensualmente ma poi “si senta” violentata, trova sicuramente un PM che le crede e manda a processo il malcapitato.

I fatti riguardano una neocoppia un po’ anomala. Lei, 22enne, è già legata sentimentalmente ad un altro uomo; lui è un 39enne già stato in galera, col fascino del balordo che certe donne sembrano cercare (v. fratelli Bianchi, e non solo). Trascorrono la serata in un locale pubblico, i due si appartano più volte per consumare diversi atti sessuali.

Coppia litigarella, insomma: alle ripetute scenate di gelosia fanno seguito rappacificazioni hot nella precaria intimità dei bagni. Alle 4 di notte escono, lui la accompagna a casa ma strada facendo i sensi hanno ancora una volta la meglio: si fermano per consumare un ulteriore atto sessuale, versione spinta del bacino della buonanotte. Tutto con reciproca soddisfazione e reciproco consenso, almeno così sembra.

Poi la 22enne, a posteriori, ci ripensa: “mi sa che quell’ultimo rapporto non ero proprio convinta di averlo; ok le 3 o 4 volte precedenti nei bagni, ma l’ultima volta nel sottopasso non mi è piaciuta del tutto. Vuoi vedere che sono stata violentata?” Non si reca né in ospedale né al Commissariato, non chiama il 1522, non si rivolge ad un CAV, non chiede aiuto ai parenti né tantomeno al fidanzato ufficiale. Si limita a confidarsi con un’amica la quale, solerte, le spiega che può dichiararsi vittima di violenza sessuale e la spinge a denunciare. Sulla base, ovviamente, del mero racconto unidirezionale.

L’articolo non dice se l’amica le abbia consigliato la denuncia per salvaguardare la reputazione e pure la costituzione di parte civile per rimediare qualcosina a titolo di risarcimento. È curioso che l’anno successivo, dopo essere stato denunciato, l’uomo cerca la ragazza per chiederle spiegazioni. Risultato: i due ricominciano a frequentarsi. Proprio così, la sedicente vittima torna ad avere rapporti col presunto stupratore. Non si sa se ancora nei bagni o in luoghi più discreti.

Morale – gli accaniti sostenitori del consenso libero e attuale dovrebbero spiegare come tale consenso si può certificare e, soprattutto, come può essere accertato e conservato da una documentazione producibile in giudizio anche a settimane o mesi dai fatti. La percezione soggettiva della sedicente vittima dovrebbe essere comunicata esplicitamente ed immediatamente, non a posteriori. E documentata incontestabilmente.

Altrimenti chiunque – amanti, fidanzati, mariti – è perennemente sotto la spada di Damocle della volubilità umorale femminile. Lotta senza quartiere agli stupratori, quelli reali, ma in situazioni analoghe a quella dell’articolo come possono gli uomini difendersi dalle false accuse?

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