Donne violente. Tribunale condanna una maestra a tre anni di carcere per maltrattamenti su alunni di scuola dell’infanzia: lo ius corrigendi non giustifica violenze sistematiche.

l’uso sistematico della violenza non rientra nella fattispecie di abuso dei mezzi di correzione prevista dall’articolo 571 del codice penale, ma delinea gli estremi del più grave delitto di maltrattamenti.
di Andrea Carlino
Il Tribunale di Lecce ha condannato a tre anni di reclusione una maestra di scuola dell’infanzia per maltrattamenti su alunni di età compresa tra i 3 e i 5 anni.
La sentenza n. 84 del 24 gennaio, depositata lo scorso marzo, riguarda condotte commesse tra la fine del 2014 e il gennaio 2015. Il giudice ha riconosciuto l’adozione da parte dell’insegnante di “un metodo educativo fondato su intimidazioni, violenze psicologiche e fisiche, offese, scherni e minacce”. Le condotte risultavano “reiterate, abituali e idonee a provocare comprovati danni psicologici e turbamenti nei minori”. Gli effetti sui bambini includevano paure, incubi, minzione involontaria e rifiuto della scuola. La sentenza sottolinea che tali comportamenti erano “totalmente incompatibili con il ruolo educativo” e che “benché taluni singoli gesti potrebbero apparire lievi se rivolti ad adulti o bambini più grandi, riferiti a bambini di 3-5 anni assumono indubbia natura maltrattante”.
Il concetto di maltrattamento ambientale e la violenza psicologica
Il Tribunale ha qualificato le condotte come maltrattamento ambientale, precisando che “il maltrattamento non si verifica solo quando un bambino è direttamente colpito, ma anche quando vive in un ambiente costantemente ostile”. I video acquisiti agli atti del procedimento penale documentavano episodi ripetuti di percosse, quali tirate di capelli, sculacciate e spinte, accompagnate da imposizioni fisiche e continui insulti e minacce. La decisione evidenzia che “anche urla e minacce possono costituire una forma di violenza psicologica grave” per bambini così piccoli.
La giurisprudenza di legittimità stabilisce che l’articolo 572 del codice penale si fonda sulla centralità dell’uso sistematico della violenza quale ordinario trattamento del minore. La Corte di Cassazione ha chiarito che l’uso sistematico della violenza non rientra nella fattispecie di abuso dei mezzi di correzione prevista dall’articolo 571 del codice penale, ma delinea gli estremi del più grave delitto di maltrattamenti.
I limiti dello ius corrigendi secondo la normativa vigente
La sentenza afferma che “lo ius corrigendi non può legittimare un uso sistematico della violenza, che oltrepassa l’abuso dei mezzi di correzione”. La Corte di Cassazione ha stabilito con sentenza n. 13145 del 3 marzo 2022 che “l’uso della violenza per fini correttivi o educativi non è mai consentito”.
Il principio si fonda sul primato della dignità della persona riconosciuto dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 20 novembre 1989, ratificata dall’Italia con legge 27 marzo 1991 n. 176. La giurisprudenza di legittimità esclude dal perimetro applicativo dell’articolo 571 del codice penale “qualunque forma di violenza, fisica o psichica”. Il reato di abuso dei mezzi di correzione presuppone l’uso non appropriato di metodi correttivi ordinariamente consentiti, quali l’esclusione temporanea dalle attività ludiche, l’obbligo di condotte riparatorie o forme di rimprovero non riservate.
L’articolo 572 del codice penale prevede la reclusione da tre a sette anni per chiunque maltratti “una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia”. La pena è aumentata fino alla metà quando il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore.






