PIEDIMONTE MATESE / Verso le Politiche 2022. Dal 10 settembre stop alla diffusione dei sondaggi: poi c’è il solito assessore matesino che infrange le regole…

Vietata la pubblicazione anche delle rilevazioni di opinione nei 15 giorni prima del voto: ma questo non vale per l’esponente matesino dei 5 Stelle.             

Ultima settimana di campagna elettorale, si vota domenica 25 settembre 2022, ma già a partire da sabato 10 settembre è vietata la pubblicazione dei sondaggi elettorali ed anche delle rilevazioni di opinione che possono influenzare l’elettorato. L’Agcom, l’Autorità per le comunicazioni indipendente istituita nel 1997, che ha il compito di vigilare sul rispetto della par condicio, ricorda che il divieto di diffusione vale per “qualsiasi mezzo di comunicazione”.

Nei 15 giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle votazioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori: lo prevede l’articolo 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28. Anche nei periodi in cui ciò è permesso, la diffusione dei sondaggi è consentita solo se resi pubblici nella loro integrità e nel rispetto di dettagliate prescrizioni elencate dalla suddetta norma.

I criteri in base ai quali possono essere effettuati tali sondaggi sono dettati dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Dalla disciplina qui ricordata esulano le simulazioni di voto organizzate nel giorno delle elezioni da istituti demoscopici all’uscita dei seggi elettorali, che non necessitano di alcuna autorizzazione ma che devono svolgersi a debita distanza dalle sedi dei seggi e senza alcuna interferenza nelle operazioni di votazione; inoltre, i presidenti dei seggi possono autorizzare la presenza, durante lo scrutinio, degli operatori di tali istituti per la rilevazione progressiva dei votanti e dell’esito dello scrutinio stesso, ma solo dopo la chiusura delle operazioni di votazione e purché ciò non intralci le operazioni di spoglio delle schede. 

La legge prevede le sanzioni da comminare per le violazioni al divieto di effettuare sondaggi (articolo 10 della legge 28/2000), per le quali è competente l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le procedure semplificate per il ricorso amministrativo contro tali sanzioni. Va ricordato che, anche in questo caso, le sanzioni prevedono in primo luogo interventi riparatori, come la trasmissione o la pubblicazione di messaggi indicanti le violazioni commesse. 

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