ALIFE. Consistente il fondo cassa lasciato dalla giunta Cirioli, ma quasi tutto sarà assorbito dal fallimento da loro stessi dichiarato: ecco come stanno le cose.

alife comune foto storiche avecone parisi 011L’Organismo Straordinario di Liquidazione si occuperà della liquidazione dei debiti dell’ente, giacchè come si sa per scelta della giunta Cirioli è stato nel frattempo dichiarato il dissesto del Comune.

Il Comune di Alife ha provveduto ad effettuare due verifiche di cassa straordinarie a distanza di poco più di un anno: una prima è stata effettuata nell’aprile del 2016 quando, a seguito di sfiducia, è terminata anzitempo l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Avecone, che ha nei fatti consegnata la gestione ordinaria dell’ente alla commissaria prefettizia Anna Manganelli; appena due mesi dopo, il ripassaggio di consegne dalla stessa Manganelli ad un’amministrazione democraticamente eletta dal popolo: quella di Cirioli. Ma di lì ad un anno anche quest’ultima gestione ha subito la stessa sorte, terminando dopo soli 14 mesi il suo mandato a favore proprio della stessa commissaria Manganelli, nel frattempo nominata dal Prefetto di Caserta a guidare il Comune. La verifica ultima, quella che ha decretato il passaggio da Cirioli a Manganelli, ha evidenziato un saldo cassa di 850mila euro, ma qui andrebbe fatto un necessario distinguo. La quantificazione della cassa negli enti in dissesto, difatti, va suddivisa in diversi sottocomponenti: la consistenza del fondo di cassa al 31 dicembre del 2016, che è di competenza dell‘OSL, l’Organismo Straordinario di Liquidazione nel frattempo nominato e che si occuperà della liquidazione dei debiti dell’ente, giacchè come si sa per scelta della giunta Cirioli (Salvatore Cirioli, Luca Sasso, Gianfranco Di Caprio, Daniela Pece e Debora Zazzarino) è stato nel frattempo dichiarato il dissesto del Comune; quindi la consistenza alla data della nomina del Commissario che rimane di competenza dell’Ente (solo a settembre 2017). La determinazione del fondo deve essere effettuata, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera a) del D.P.R. 378 del 1993, sulla base dell’importo risultante al 31 dicembre 2016 rettificato con le riscossioni dei residui attivi incassati alla data dell’insediamento dell’OSL e fino alla concorrenza della cassa, degli eventuali pagamenti dei residui passivi effettuati prima della deliberazione del dissesto. Allo scopo è necessario tener conto della preliminare ricostituzione della consistenza delle somme vincolate utilizzate dall’Ente per il pagamento di spese correnti, questo a norma del Testo Unico Enti Locali, mediante entrate di parte corrente non vincolate, incassate successivamente al 31 dicembre 2016 ed entro la data di insediamento dell’OSL.

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