PRESENZANO. Consigliere comunale si assenta per 3 sedute dall’Assise e viene dichiarato decaduto: ricorre al Tar che invece da ragione al Municipio.

Il Comune di Presenzano è stato difeso dall’avvocato Stefano La Marca di Dragoni.

Nella camera di consiglio del 19 ottobre scorso è stato discusso ed, alla fine rigettato poichè ritenuto infondato, il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima, con magistrati Vincenzo Salamone, Presidente, Gianmario Palliggiano, Consigliere, Estensore Domenico De Falco, Consigliere), che si è pronunciata sullo stesso, proposto da Vincenzo Antignani, rappresentato e difeso dall’avvocato Giancarlo Fumo, contro il Comune di Presenzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Stefano La Marca, nei confronti di Crolla Antonella.

Oggetto della istanza era l’annullamento di una serie di atti:
a) la deliberazione del Consiglio comunale di Presenzano n. 16 del 30 giugno 2022 recante: “Esame e valutazione delle giustificazioni per la procedura di decadenza dei consiglieri comunali Marco Cozzone e Vincenzo Antignani”, nella parte in cui dichiara non fondate le giustificazioni rese dal ricorrente dichiarandolo decaduto dalla carica di consigliere comunale; b) la deliberazione del Consiglio comunale di Presenzano n.17 del 30 giugno 2022, recante: “procedimento di revoca dei consiglieri comunali Marco Cozzone e Vincenzo Antignani; c) di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenziali, tra i quali il verbale della seduta n. 2 del 18 luglio 2022; la nota prot. 2573 del 20 maggio 2022; lo Statuto Comunale pubblicato sul BURC n.22 (supplemento) dell’8 maggio 2022 nella parte in cui prescrive l’obbligo di far valere nei 10 giorni successivi alle sedute per iscritto le cause giustificative delle assenze).

Il ricorrente, Vincenzo Antignani, è consigliere comunale di Presenzano, eletto nella tornata del maggio 2018. Non ha partecipato alle sedute consiliari svoltesi nelle date del: 30 luglio 2021, 5 novembre 2021 e 27 dicembre 2021. A fronte delle tre assenze, l’ente comunale gli ha comunicato – ai sensi dell’art. 7 L. n. 241/1990 – l’avvio del procedimento per la declaratoria di decadenza dalla carica di consigliere comunale,
con invito a fare valere le ragioni giustificative, fornendo la relativa
documentazione probatoria nel termine di venti giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

Con note assunte dall’ente il ricorrente ha fornito chiarimenti e documentazione. Ravvisando l’insufficienza e l’inidoneità delle giustificazioni addotte, il Consiglio comunale ha dichiarato l’intervenuta decadenza del ricorrente e la surroga con altro consigliere, Antonella Crolla. “Con l’odierno ricorso, notificato il 21 e 28 settembre 2022 e depositato il successivo 4 ottobre, Antignani Vincenzo ha impugnato le deliberazioni sopra indicate, formulando le seguenti censure: Lo Statuto comunale, all’art. 10 prescrive: “La mancata partecipazione del consigliere a n. 3 sedute consecutive del consiglio, senza far valere nei 10 giorni successivi alle sedute per iscritto le cause giustificative delle assenze, produce la decadenza dello stesso, da dichiararsi con apposita delibera”.

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