DRAGONI. L’impianto biogas si farà: bocciato il ricorso del Comune al Consiglio di Stato.

Soddisfatto l’imprenditore Raffaele Pendolino: “il male torna sempre a chi lo fa: sono sempre stato calmo, tranquillo, sereno e fiducioso”. Ennesima battuta d’arresto del Comune, condannato anche alle spese di giudizio. Ecco la sentenza.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (4° Sezione) ha appena pronunciato sentenza di rigetto sul ricorso (numero r.g. 8342 del 2023), proposto dal Comune di Dragoni in persona del Sindaco pro tempore (Antonella D’Aloia, ndr), rappresentato e difeso dall’avv. Sabatino Rainone, contro Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Maria Vittoria De Gennaro; Cannavina Biometano s.a r.l.s. (l’imprenditore è Raffaele Pendolino), rappresentata e difesa dall’avv. Oronzo Caputo; e contro il Comitato Civico “No biogas a Dragoni”, rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio Ricciardi Federico di Piedimonte Matese.

Oggetto del ricorso la sentenza del TAR Campania (5° Sezione) n. 4763 del 7 agosto 2023. Nel giudizio la nota Regione Campania dopo istanza dal Comune di Dragoni per l’esercizio del potere di autotutela in rapporto all’autorizzazione unica già rilasciata alla costruzione ed esercizio di un impianto produzione biometano (potenza di 500 smc/h alimentato da biomassa) ed opere connesse, da realizzarsi sul territorio comunale, in località Case Sparse, da parte della Cannavina Biometano s.a r.l.s..

Il Comune di Dragoni aveva impugnato dinanzi al TAR Campania tale provvedimento per violazione e falsa applicazione di una serie di norme, eccesso di potere, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, violazione dei N. 08342/2023 REG.RIC., principi di trasparenza ed efficienza dell’azione amministrativa, sviamento, irragionevolezza manifesta, travisamento dei fatti, carenza di motivazione, errata valutazione dei presupposti, illogicità manifesta.

Con la sentenza n. 4763 agosto 2023 il TAR Campania aveva rigettato il ricorso. Il Comune di Dragoni aveva dunque chiesto al Consiglio di Stato di riformare, previa sospensione in via cautelare dell’esecutività, la suddetta pronuncia, affidando il proprio appello ad un unico motivo: errores in iudicando, omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia, violazione e falsa applicazione di una serie di norme, eccesso di potere, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, violazione dei principi di trasparenza ed efficienza dell’azione amministrativa, sviamento, irragionevolezza manifesta, travisamento dei fatti, carenza di motivazione, errata valutazione dei presupposti, illogicità manifesta.

Costituiti in giudizio Regione Campania, Comitato civico “No biogas a Dragoni” e Cannavina Biometano, società controinteressata, che ha presentato anche appello incidentale.

All’origine della controversia l’operato del Comune di Dragoni che, dopo aver omesso di partecipare alla conferenza di servizi indetta dalla Regione Campania, per decidere sulla richiesta di autorizzazione unica alla realizzazione impianto di produzione biogas da biomasse con acquisizione del suo parere positivo per silentium – avendo verificato la abusività dei manufatti presenti in loco, destinati ad essere demoliti, con parziale riutilizzo della relativa cubatura, ha annullato il proprio parere favorevole, ha espresso la propria contrarietà all’impianto, emesso un ordine di demolizione degli immobili abusivi e chiesto alla Regione di esercitare il suo potere di autotutela sull’autorizzazione unica, irrimediabilmente inficiata, a suo dire, dalle false dichiarazioni rese dal privato circa l’anteriorità degli immobili al 1967 e circa la sanabilità degli stessi.

Richiesta non accolta dalla Regione, che si è limitata a prescrivere alla destinataria dell’ordine di demolizione delle opere abusive di ottemperare all’ingiunzione, anche al fine di conservare la disponibilità dell’area, emettendo provvedimento che, impugnato dal Comune dinanzi al T.a.r. per la Campania è stato da quest’ultimo giudicato immune dai vizi di violazione e falsa applicazione di legge e di eccesso di potere denunciati dal ricorrente.

Il Comune di Dragoni, nell’appello al Consiglio di Stato, ha dedotto l’erroneità della sentenza di primo grado, che avrebbe trascurato “l’elemento dirimente dell’intera vicenda, neppure analizzato e scrutinato, ovvero le conseguenze dirette della falsità sull’atto amministrativo adottato e la decadenza ex lege da tutti i benefici ottenuti fraudolentemente”.

Consiglio di Stato che ha pertanto rigettato l’appello, dichiarando improcedibile l’appello incidentale della Cannavina Biometano, condannando anche Comune di Dragoni e Comitato civico “No biogas a Dragoni” alla rifusione in favore della Regione Campania e Cannavina Biometano delle spese di lite, liquidate in 5mila euro.

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